L'AOGOI tutela gli associati nelle controverse giudiziarie, per fatti attinenti la professione, con le seguenti assicurazioni. I soci AOGOI possono attivare la polizza di loro interesse scaricando il modulo e inviandolo all’indirizzo indicato, con la documentazione richiesta. Si raccomanda di leggere e conservare una copia della relativa polizza. |
Polizza Convenzione "Tutela legale" AOGOI L'assicurazione vale per i casi assicurativi relativi all'esercizio della professione medica, per: - sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; le garanzie operano anche per l'impiego di apparecchi diagnostici e terapeutici;
- difesa penale per reato colposo e doloso compresi quelli derivanti da consenso imperfetto o contravvenzionale dell'Assicu-rato e dei familiari che collaborano con lui;
- sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- a tutela del rapporto di lavoro, limitata-mente ed esclusivamente per sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente o in convenzione;
- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento da fatto illecito e/o inadempi-mento contrattuale da parte di terzi (per le clausole leggi l’appendice della polizza);
- sostenere la difesa in procedimenti di responsabilità amministrativa patrimoniale e contabile avanti a organi di giustizia amministrativa (TAR e Corte dei Conti).
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Scarica il modulo per la denuncia del sinistro | | Assicurazione della Responsabilità Civile degli Associati A.O.G.O.I.
La presente Polizza opera in eccedenza ai massimali garantiti dalle polizze di primo rischio sottoscritte dall’Assicurato o da terzi in favore dell’Assicurato medesimo. Esclusivamente in caso di inoperatività, insufficienza, riduzione o esaurimento dei massimali di primo rischio nonché in caso di rivalsa da parte dell’ente, la presente Polizza. Convenzione opererà in primo rischio con un massimale di Euro 1.000.000,00. Avvertenze importanti! - Ogni richiesta di risarcimento, inviata da un legale, ovvero personalmente dal danneggiato, ovvero da associazioni che tutelano i diritti dei pazienti, ed altresì dall’Ente o dall’Azienda (lettera con cui vi si mette al corrente della richiesta di risarcimento inviata alla struttura sanitaria e relativa ad attività svolte da voi) deve essere tempestivamente denunciata.
- Ai sensi dell’art. 1910 c.c. “..Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri..”. Il medico, anche se dipendente, è tenuto ad adempiere tale prescrizione.
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