Federazione Sindacale Medici Dirigenti

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Federazione Sindacale Medici Dirigenti

Le Aziende non devono pubblicare i proventi della libera professione intramoenia

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Con la Circolare n.5/09 - relativa alla Legge 18 giugno 2009, n.69 - il Ministro Brunetta ricorda alle Amministrazioni pubbliche che l’articolo 21 di detta legge, le obbliga a pubblicare nel proprio sito internet, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti, nonché di rendere pubblici i tassi di assenza degli stessi e chiarisce finalmente quali sono gli emolumenti da pubblicare.
In particolare: “non sono oggetto di pubblicazione i dati relativi ai compensi percepiti per lo svolgimento di attività professionale, anche effettuata, come per i medici dipendenti del SSN, in regime intramoenia”.

Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 21 Ottobre 2009 12:57 )
 

Il Ministro Brunetta istruisce le Amministrazioni pubbliche sulla rottamazione

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Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Renato Brunetta ha emanato la circolare n.4, per illustrare alle Amministrazioni pubbliche le modalità applicative della Legge n. 102 del 2009, con la quale è stata reintrodotta la norma che consente la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per i dipendenti pubblici con 40 anni di contributi, modificando la precedente normativa che richiedeva 40 anni di servizio effettivo.
La circolare ricorda il carattere eccezionale dell'intervento: limitato al triennio 2009-2011. Le amministrazioni potranno procedere (non è un obbligo) alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro solo successivamente alla data in cui il dipendente avrà maturato il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva (comprende anche il riscatto degli anni della laurea, o del servizio militare) e dopo un preavviso di almeno sei mesi.
Per quanto riguarda il personale del Servizio Sanitario Nazionale, ciascuna amministrazione dovrà provvedere a definire i criteri per l’applicazione della norma, i quali potranno tener conto delle peculiari competenze e/o esperienze professionali, “con riferimento, ad esempio, alle aree delle alte tecnologie o ad ambiti chirurgici specialistici”.
La disposizione esclude dal campo di applicazione di questa norma: i magistrati, i professori universitari e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa.
Per coloro che non hanno maturato 40 anni di anzianità contributiva, nulla cambia per quanto riguarda l’anzianità massima di 65 anni per il pensionamento. Inoltre, costoro continueranno ad avere la possibilità di essere trattenuti in servizio per due anni dopo il compimento del 65° anno di età, secondo le modalità stabilite dalla legge 133 del 2008, art.72, che era stata oggetto di chiarimento da parte dello stesso Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n.10 del 2008, punto 2 “Disposizioni relative al trattenimento in servizio (commi da 7 a 10)”.
La lettura della Circolare DFP n.4 del 2009 e della Circolare DFP n.10 del 2008 dovrebbe contribuire a chiarire i dubbi sull’applicazione di queste norme, che per noi medici restano inique e contraddittorie.
Carmine Gigli                    
Presidente FESMED               
Ultimo aggiornamento ( Sabato 19 Settembre 2009 13:03 )
 

La rottamazione dei medici è legge

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Nonostante gli sforzi delle Organizzazioni sindacali della dirigenza medica, la legge 3 agosto 2009, n. 102,  è stata approvata con la norma che reintroduce per le pubbliche amministrazioni la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi al compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni .

Legge 3 agosto 2009, n. 102 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 - Supplemento ordinario n. 140

Art.17 - Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti
Comma 35-novies.

Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalita' applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».
 


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