Federazione Sindacale Medici Dirigenti

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Federazione Sindacale Medici Dirigenti

FIRMATO IL CONTRATTO DI LAVORO

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Roma, 6 maggio 2010.

Il sostanziale rispetto del testo contrattuale sottoscritto lo scorso 9 febbraio ha portato la FESMED e la maggioranza delle OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria a firmare i due contratti che erano oggetto della trattativa:

C.C.N.L. dell'area della Dirigenza Medico–Veterinaria del S.S.N. - CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL 17 OTTOBRE 2008

C.C.N.L. dell'area della Dirigenza Medico–Veterinaria del S.S.N. - SECONDO BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

Le osservazioni avanzate dalla Corte dei Conti non hanno inciso sulla nuova natura contrattuale dell’esclusività di rapporto e hanno comportato solo la modifica di una dichiarazione congiunta.

Il contratto entra in vigore immediatamente ed i benefici economici potranno essere goduti in alcune aziende già a partire dal mese corrente. Con lo stipendio di giugno dovrebbero essere corrisposti anche gli arretrati.

Si chiude così una tornata contrattuale lunga e difficile, che ha portato all’introduzione delle sanzioni ma anche ad una nuova visione dell’esclusività di rapporto, la quale non sarà più “ un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali”.



Sdoganata l’indennità per l’esclusività di rapporto. Introdotte le sanzioni.

Roma, 10 febbraio 2010

La trattativa per il rinnovo del Contratto di lavoro iniziata la mattina del 9 gennaio si è conclusa dopo la mezzanotte con la firma dei due seguenti contratti:

  • CCNL 2006-2009 - Ipotesi di Contratto integrativo
  • CCNL 2006-2009 - Ipotesi di contratto per il biennio economico 2008-2009.

La scarsa entità delle risorse economiche a disposizione ha spostato l’attenzione sulla parte normativa, anche in considerazione del fatto che si trattava sull’introduzione delle sanzioni disciplinari. La trattativa su questo argomento ereditato dal precedente contratto è rimasta a lungo bloccata, per il rifiuto opposto dalla controparte ad inserire delle norme che prevedessero il reintegro del dirigente in caso di sentenza assolutoria. La situazione di stallo si era trascinata sino a quando la parte pubblica è stata disposta a riconoscere il diritto del dirigente ad essere reintegrato nel ruolo, in presenza di una sentenza assolutoria della magistratura. Per il resto, il contratto non ha potuto fare altro che registrare la normativa sulla responsabilità dei dipendenti pubblici, introdotta dal decreto Brunetta (D.Leg. 150/2009), nella quale si è riusciti ad inserire delle sanzioni meno gravose, come la “censura scritta”, in precedenza non prevista.
Per le problematiche legate al rischio clinico, il contratto ha introdotto delle norme più vincolanti per le aziende e ha indicato gli elementi che devono essere contenuti nelle polizze aziendali per la responsabilità civile.
Tuttavia, a mio avviso, l’elemento destinato a caratterizzare e far ricordare questo contratto di lavoro è costituito dal fatto che, oltre a rivalutare per la prima volta l’indennità per l’esclusività del rapporto, si è riusciti a far abrogare la norma che ha reso sino ad oggi questa indennità come una sorta di oggetto misterioso fra le voci stipendiali del medico. Infatti, dal CCNL del 8 giugno 2000, è stata cancellata la frase che, riferendosi all’indennità per l’esclusività del rapporto, stabiliva: “essa costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali”.
Questo significa che l’indennità di rapporto entra a far parte del monte salari e dal prossimo contratto di lavoro sarà possibile calcolare l’aumento percentuale anche su questa voce stipendiale. Inoltre, con l’entrata in vigore del contratto si potrà chiedere di non far praticare più su questa indennità le ritenute previste nei primi giorni di malattia.
L’ipotesi di Contratto Nazionale che è stata firmata questa notte dalla maggioranza delle OO.SS. della Dirigenza medica e veterinaria, prima di diventare un Contratto Nazionale applicabile dovrà ricevere l’approvazione del Comitato di settore, della Corte dei Conti e del Consiglio dei Ministri, nonché passare al vaglio dei Ministeri dell’Economia e della Funzione pubblica.

Carmine Gigli


Ultimo aggiornamento ( Venerdì 07 Maggio 2010 20:46 )
 

Prorogata sino 31 gennaio 2011 la libera professione intramoenia allargata agli studi medici

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Il Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 30.12.2009, all’articolo 6, comma 1, riporta il provvedimento di proroga per un anno della possibilità di continuare ad esercitare la libera professione inatramoenia allargata agli studi medici, nelle Aziende che non si sono ancora adeguate alla normativa prevista dalla Legge 120/2007.
Il Decreto Legge dovrà essere convertito in legge entro il 2 marzo 2010.

Il testo del
DECRETO LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194  “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. (G.U. n. 302 del 30-12-2009)
….

Art. 6 - Proroga di termini in materia sanitaria1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge  3  agosto 2007, n. 120, le parole: «Fino al 31 gennaio  2010»  sono  sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2011».….

Il testo modificato della
LEGGE 3 Agosto 2007, n. 120 “Disposizioni in materia di attivita` libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”. (G.U. n. 181 del 6 agosto 2007)

Art. 1 - (Attività libero-professionale intramuraria)
1. Per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività.
2. L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2011 negli ambiti in cui non siano ancora state adottate le iniziative di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continuano ad applicarsi i provvedimenti già adottati per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. …
 

Non si deve segnalare lo straniero irregolare che chiede prestazioni sanitarie

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Lo scorso 27 novembre 2009, il Ministero dell'Interno ha inviato a tutti i Prefetti la circolare n.12/09, con la quale viene chiarito che non è stato abrogato il divieto di segnalare alle autorità lo straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato, che chiede accesso alle prestazioni sanitarie.
Nella circolare viene confermato che il divieto di segnalazione è tuttora previsto dal comma 5 dell'articolo 35, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Questa disposizione non è stata abrogata, né modificata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94; conserva, quindi, piena vigenza per i medici e per il personale che opera presso le strutture sanitarie.
Finalmente ha trovato la giusta soluzione la vertenza che aveva visto impegnate le OO.SS. della Dirigenza medica contro le norme inserite nel “pacchetto-sicurezza”.
Di seguito viene riportato il testo della circolare.

C. Gigli

Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Circolare n.12/09, prot.  n. 780/A7 del 27 novembre 2009


Oggetto: Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, Divieto di segnalazione degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno. Sussistenza.

E’ stato chiesto a questo Dipartimento di fornire un chiarimento sulla attualità del divieto di segnalazione all’autorità degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno che chiedono assistenza presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, in seguito all'entrata in vigore della legge 15 luglio 20099 n. 94. che ha introdotto una serie di modifiche alla disciplina sull'immigrazione.
Il divieto di segnalazione è previsto dal comma 5 dell' articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Questa disposizione non è stata abrogata, né modificata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94; conserva, quindi, piena vigenza.

Conseguentemente continua a trovare applicazione, per i medici e per il personale che opera presso le strutture sanitarie, il divieto di segnalare alle autorità lo straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato che chiede accesso alle prestazioni sanitarie, salvo il caso, espressamente previsto dal comma 5, dell’art. 35 cit., in cui il personale medesimo sia tenuto all’obbligo del referto, ai sensi dell’art. 365 del codice penale, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

L'obbligo di referto, com'è noto è disciplinato in base all'articolo 365 del c.p. e sussiste in presenza di delitti per i quali si deve procedere d’ufficio.
Tale obbligo, in particolare, non sussiste per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, introdotto dall’art. 1, comma 16 della legge n. 94, cit. attesa la sua natura di contravvenzione e non di delitto. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 365 espressamente esclude l’obbligo di referto nel caso in cui il referto stesso esporrebbe l’assistito a procedimento penale.

Occorre infine chiarire, anche alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 22, lettera g) della legge n. 94, cit., relative alla esibizione dei documenti inerenti al soggiorno per l’accesso a prestazioni della pubblica amministrazione, che non è richiesta l’esibizione di tali documenti per le prestazioni di cui all’art. 35 cit., come espressamente previsto dall’art. 6 comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, cit., e successive modificazioni.

Si prega di voler assumere ogni opportuna iniziativa nell’ambito dei consigli territoriali per l’immigrazione al fine di risolvere eventuali dubbi interpretativi sulla disciplina applicabile in materia.-

Il Capo Dipartimento
Morcone

 


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