Federazione Sindacale Medici Dirigenti

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Il Senato cancella, solo per i primari, le norme sul pensionamento previste dalla legge 113

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È stato approvato al Senato, nella sera del 18 dicembre durante l'esame finale del Ddl delega sul pubblico impiego, un emendamento della maggioranza (primi firmatari Fleres, Cursi e Galioto) che esenta anche i primari ospedalieri, come già previsto per gli universitari, dalle norme della legge 6 agosto 2008, n. 133 che autorizza le amministrazioni pubbliche a risolvere il rapporto di lavoro dei propri dipendenti al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. Questo il testo approvato:
«2-bis) Al comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e ai primari ospedalieri"».
Un'opportunità che riguarda però soli i primari: per tutti gli altri medici, infatti, continuerebbero a valere le norme attuali previste dalla legge. Una disparità rilevata dalla stessa Maggioranza che ha approvato un ordine del giorno del relatore Vizzini, accolto dallo stesso ministro Brunetta, con il quale, proprio alla luce dell'emendamento approvato, si impegna il Governo "a rivedere l'età pensionabile delle categorie di cui al comma 11 dell'articolo 72 della legge 6 agosto 2008, n. 133, uniformandone l'età pensionabile alle altre categorie del pubblico impiego".

Il Parere della FESMED
La FESMED ritiene che l’emendamento così formulato, oltre ad essere immotivatamente discriminante nei confronti dei dirigenti medici che ricoprono altri incarichi, è anche di difficile applicazione.
Il concorso a “primario ospedaliero” è stato abolito da molto tempo e la dirigenza sanitaria è stata collocata in un unico ruolo ed in un unico livello dal d.leg. 502/1992 e successive modificazioni, il quale ha dettato anche le modalità per l’attribuzione dell’incarico di responsabile di struttura complessa, la sua durata e l’obbligo di verifica al termine dell’incarico, facendone un incarico a tempo determinato.
Inoltre, il d.leg. 254/2000 ha stabilito che il responsabile di struttura complessa assuma la denominazione di “Direttore”, eliminando ogni riferimento alla definizione di “primario”.
All’interno di questo quadro normativo è difficile individuare chi possa essere il beneficiario dell’emendamento approvato dal Senato.
Secondo la FESMED non è giustificata una discriminazione all’interno dello stesso ruolo e chiede che la Camera dei Deputati s’impegni a modificare l’emendamento estendendo la norma a tutta la dirigenza medica del Ssn.

Carmine Gigli
Presidente FESMED

Ultimo aggiornamento ( Lunedì 22 Dicembre 2008 15:00 )
 

Prorogata di un anno l’intramoenia allargata

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E’ stato prorogato di un anno, sino al 31 gennaio 2010, il termine per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia allargata agli studi medici, già fissato al 31 gennaio 2009 dalla legge n. 120 del 3 agosto 2007. 

Inoltre, slitta sino al 31 dicembre 2012, il termine per le Regioni di provvedere alla ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, per rendere disponibili i locali destinati all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

Lo stabilisce l’articolo 1-bis della legge 4 dicembre 2008, n. 189 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286, del 6 dicembre 2008.

Art. 1-bis - Modifica alla legge 3 agosto 2007, n. 120

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole da: «L'adozione delle iniziative» fino a: «e agli ambiti» sono sostituite dalle seguenti: «L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2010 negli ambiti».

Dopo le modifiche che sono state introdotte, il testo dell'articolo 1 della legge 120/2007 risulta così formulato:

Articolo 1 - Attività libero-professionale intramuraria

1. Per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività.
2. L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2010 negli ambiti in cui non siano ancora state adottate le iniziative di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continuano ad applicarsi i provvedimenti già adottati per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 

IN VIGORE IL CCNL 2006-2009

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Roma, 17 ottobre 2008. Oggi le Organizzazioni Sindacali di categoria, nessuna esclusa, hanno sottoscritto la versione definitiva del Contratto Nazionale di Lavoro dei dirigenti medici e veterinari del SSN, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al primo biennio economico 2006-2007.

Gli effetti giuridici del contratto decorrono dal giorno successivo alla stipula, quindi dal 18 ottobre 2008 e le Aziende sono tenute ad applicare gli istituti a contenuto economico e normativo (aumenti stipendiali) entro 30 giorni (art.2). Questo dovrebbe consentirci di ricevere gli aumenti economici con la busta paga di novembre.

Gli aumenti lordi mensili in busta paga saranno i seguenti:

Dirigente con incarico di struttura complessa        389,89 euro per 13 mensilità
Dirigente con incarico di struttura semplice            302,89 euro per 13 mensilità
Dirigente medico                                                           214,79 euro per 13 mensilità
Dirigente medico con anzianità  < 5 anni                 149,00 euro per 13 mensilità

Per quanto riguarda le scadenze per la contrattazione integrativa: le Aziende sono tenute a convocare le delegazioni sindacali, per l'avvio della trattativa, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del contratto. La contrattazione integrativa dovrà concludersi perentoriamente entro 150 giorni, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente motivato (art.4).

C. Gigli                                               


Leggi il testo integrale del CCNL 2006-2009 del 17 ottobre 2008

Ultimo aggiornamento ( Martedì 21 Ottobre 2008 10:17 )
 


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